Punto & Virgola

Il caso esemplare del F.O.I.A. italiano: un'altra legge "castrata all'origine"

C’è una ragione strutturale se la Montagna parlamentare abortisce sempre il topolino?

24/11/2017

di Andrea di Furia

L’Italia è un ambiente strepitoso per chi, applicando il pensiero sociale, vuole capire in che direzione va il Mondo intero dal punto di vista “strutturale sociale”. Il dubbio è: lo si vuole davvero capire? 

Per chi inizia ad interessarsene va premesso che questo punto di vista “strutturale sociale” è l’unico [pare incredibile, su migliaia possibili ma è proprio così] in grado di far superare alla Sociologia moderna il vicolo cieco della sterile denuncia, che resta senza nessuna efficacia sulla realtà concreta.

Sostanzialmente, quanto ad efficacia sulla realtà concreta, la moderna Sociologia non si discosta troppo dalle opinioni che circolano al Bar Sport sulla Nazionale di calcio. Sottolineo che lo scrive nel suo Paura liquida un disincantato professor Zygmunt Bauman, il grande Sociologo.

E per chi desidera una riprova meravigliosamente evidente di ciò che intende Bauman cade a fagiolo la nuova legge italiana detta F.O.I.A. La sigla è importata dagli USA, dove significa Freedom of Information Act, e disciplina l’accesso conoscitivo da parte del Cittadino americano sugli Atti della Pubblica Amministrazione.

Da noi in Italia, diciamo così, ci si accontenta di mettere la sigla sulla Gazzetta Ufficiale dove la legge omonima “vorrebbe, ma non può” rendere operativo per il Cittadino italiano il “Diritto di essere informato sugli Atti della Pubblica Amministrazione” ovvero il “Diritto di ricevere informazioni del proprio, operato da parte della Pubblica Amministrazione  su libera richiesta, anche per mera curiosità”.

Cosa denunciava in merito, giustamente, la ricerca sociologica fino all’autunno 2016? L’arretratezza del nostro Bel Paese. In sintesi: il FoIA negli Stati Uniti d’America c’è dal 4 luglio 1966, da mezzo secolo rispetto all’Italia. E in Europa? Dal 1948 in Germania e dal 1978 in Spagna. E la posizione dell’Italia, su 176 Stati presi in considerazione nel Mondo, era la 166: a distanza siderale dall’ultimo dei Paesi evoluti moderni.

Non è un paradosso? Il Paese dove nell'epoca dei Romani è nato per primo il “Diritto privato, pubblico e amministrativo” prima del 2016 era in fondo alla classifica su di una questione di diritto assolutamente necessaria per potersi a ragione definire “democratico”- La Pubblica Amministrazione è Custode degli Atti Pubblici, non Tiranno totalitario.

Come veniva giustificato il Tiranno in un regime che a parole continua tutt’ora, negando l’evidenza, a ritenersi democratico? Con l’effetto collaterale della Guerra Mondiale prima e della Guerra fredda poi (la Sicurezza nazionale e le cosiddette Relazioni internazionali); e addirittura con l’art.21 della Costituzione repubblicana dove si parla solo di Diritto a manifestare liberamente la propria opinione [tanto poi, vedi referendum vari, quell’opinione non se la fila nessuno] e non anche di Diritto ad essere informato sugli Atti pubblici.

Naturalmente la Sociologia guarda ai fatti, ma proprio per l'inosservata questione “strutturale sociale” molto spesso i fatti da essa accertati e registrati non corrispondono alla realtà, ed è per questo che non vi incidono. E il FOIA italico è uno dei numerosissimi casi esemplari.

Negli anni ’80 del secolo scorso la Sociologia giuridica comincia a sperare di aver inciso sulla realtà, con la sua denuncia, quando viene istituita la Commissione Nigro per la riforma del Diritto amministrativo. Speranza vana: la Legge 241/1990 sull’attività amministrativa nei riguardi del Diritto ad essere informati sugli atti della P.A. neppure partorisce, come avverrà invece una generazione dopo [ben 25 anni dopo!], un aborto.

La denuncia sociologica non demorde mai, e tuttavia gli altri timidi passettini in avanti realizzati sono tutti brindisi illusori per la Sociologia.

 


Tuttavia è questo quello che in fatto di “giustizia” passa il Convento legislativo italiano sul tema: 2005, Codice digitale della P.A. (informazioni essenziali pubblicate sui siti); 2012, Legge Severino (Trasparenza per contrastare la Corruzione e le Mafie); 2013, esce fuori dal cappello a cilindro del Legislatore italiano il D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza della P.A.

Si parla del FOIA in toni a volte trionfalistici. Tratto dal sito di informazione giuridica Altalex: “totale accessibilità delle informazioni: il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza)”.

Come sempre però la chiacchiera, lo slogan, non è esattamente quello che dichiara di essere con squillo di tromba. Il Cittadino fino al 2016 può chiedere di conoscere atti della P.A. solo per “difendere” un proprio interesse specifico: dunque non per conoscere liberamente! Atti, quindi, che richiedono un interesse qualificato, che lo riguardano espressamente: “di pirsona pirsonalmente” come direbbe Tatarella, il goffo centralinista del Commissario Montalbano.

I Sociologi specialisti brindarono anche nel 2013 al grande passo in avanti, ma era un’illusione: nella realtà dei fatti ci pensava la giustizia amministrativa a respingere la richiesta del Cittadino in caso di suo regolare conflitto con i Lobbisti/Fornitori accreditati nelle Amministrazioni Pubbliche e in migliaia di altri casi.

E allora via con i distinguo, con le luci (passi avanti) e ombre (mancata realizzazione) fino al recente D.Lgs. 97/2016 (che ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 33/2013) recante disposizioni in materia di trasparenza.

Sempre tratto da www.Altalex.com: “Di particolare interesse è l’introduzione del FOIA (Freedom Of Information Act), una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalenti, sviluppatasi nel sistema anglosassone, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare”.

 


In alto i calici! Wow, ce l’abbiamo fatta! Abbiamo contribuito a modificare la realtà sociale! Questo hanno detto i Sociologi anche questa volta. Ma sono solo le solite pie illusioni di cui Bauman si è definitivamente rotto i zebedei a fine carriera… e noi con lui, visto nella realtà dei fatti come la cosa funziona davvero.

Intanto il primo assaggio della realtà: dal 176 posto l’Italia è ora al 55 posto sulla scala mondiale della trasparenza della P.A. elencatemi per cortesia i 54 Paesi che ci precedono e vedrete che siamo ancora a distanza abissale dall’ultimo Paese evoluto. C’è una ragione? Sì e se la volete conoscere basta continuare questa analisi.

Intanto il motore vero della legge che invoca la trasparenza è il controllo dell’operato della Pubblica Amministrazione: il contrasto alla corruzione dei Funzionari pubblici, non certo il Diritto ad essere liberamente informati.

Qui capite che tanta Freedom non può esserci perché oltre un risicatissimo limite il controllo diffuso che si àuspica sugli atti della P.A. diventa shock anafilattico per l’Apparato che si vorrebbe controllare. E gli anticorpi proliferano anche prima del contagio reale, visto che ci sono voluti ben 40 anni per partorire un topolino: il che denuncia solo e soltanto un guasto “strutturale sociale” che va capito, se si vuole risolvere alla radice il problema dell’acceso agli atti della P.A. E non solo.

Dunque lo slogan [purtroppo è ancora solo uno slogan] è Trasparenza non Opacità. Ma cosa si tutela oltre alla Sicurezza pubblica e alle Relazioni internazionali? Anche l’interesse privato economico-commerciale (Fornitori, Lobbisti) contrastante la legittima richiesta di informazioni del Cittadino.

Riportiamo l’articolo 5bis, comma 2 per chi, sbagliando, non crede ai suoi occhi mentre legge: “L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.

Negli altri Paesi Europei si è tentato un minimo di bilanciamento rispetto alle ragioni predominanti di rigetto della richiesta del Diritto all’Informazione libera del Cittadino sugli atti della P.A nel solo punto dove poteva essere posto: questo degli interessi economici e commerciali. Se infatti l’interesse pubblico (quindi non solo quello del richiedente l’informazione) prevale nel contrasto con l’interesse privato (favorevole invece al rigetto) l’acceso ai dati viene concesso.

In Italia? Questo bilanciamento manca totalmente. Una distrazione direte? Assolutamente no. Perché a pagina 4 della Gazzetta ufficiale la legge italiana pone in più, restrittivamente, anche ulteriori esclusioni esplicite di accesso: “Il diritto [libero accesso di chiunque agli atti della P.A:, salvo i limiti] di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente [su temi specifici trattati con leggi specifiche] al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.

E non pare sintomatico anche a voi ritornare indietro come i gamberi alla legge entrata in vigore nel 1990? Il ciclo: idea meravigliosa nella testa del Legislatore – topolino partorito dalla Montagna parlamentare si è ancora una volta concluso. Letteralmente sbattendosene delle denunce della Sociologia, applicata alla dimensione giuridico sociale nel caso specifico trattato. Il tema luci e ombre aiuta ad approfondire.


Luci:

  1. si pone alla Pubblica Amministrazione l’ideale della Trasparenza, che prima non esisteva (!)
  2. c’è l’obbligo di rispondere entro 30 giorni (attualmente non rispettato nel 73% delle richieste secondo il primo monitoraggio nazionale sul FOIA
  3. viene riconosciuto a tutti il diritto di richiedere anche senza motivazione qualificata

Ombre:

  1. la nuova formulazione (2016) non riscrive la legge, ma si innesta sulla vecchia (2013): quindi è già più opaca che trasparente nella sua stessa formulazione “formale” (!)
  2. si inseriscono troppi divieti di natura “lobbistica”
  3. eccessiva è la discrezionalità lasciata alla P.A.
  4. non viene bilanciato il contrasto tra la disponibilità dei dati e il diritto alla Privacy
  5. il controllo è affidato alla P.A. e non ad organismi indipendenti, come dovrebbe essere
  6. le sanzioni sono irrisorie, quindi favoriscono l’opacità
  7. le sanzioni ricadono sul funzionario (sacrificabile) e non sull’apparato (intoccabile)
  8. c’è la clausola di "invarianza finanziaria" [e qui c’è la firma che identifica la reale volontà sottostante, se pensiamo che in Gran Bretagna l’investimento richiesto è stato di 1.500 milioni di sterline, mentre in Italia è pari a ZERO euro]

 Già potete vedere solo dal confronto quantitativo che le ombre, dopo 40 anni almeno di slogan e chiacchiere, sono assolutamente predominanti e che l’accesso agli atti della pubblica Amministrazione continua ad essere gestito non da un Custode servizievole e fedele, ma da un Tiranno burocratico che fa quello che vuole chi lo comanda: Stato o Mercato che sia.

Qui rispetto alla Sociologia della mera denuncia siamo nella stessa condizione frustrante del Forestale che giustifica la propria utilità sociale perché ogni tanto incendia un bosco. La sola differenza è che il bosco giuridico glielo incendia spontaneamente il Proprietario: il Legislatore.

Vogliamo eminenti Sociologi, ma anche noi Cittadini comuni, prendere sul serio quello che ha detto il maestro dei Sociologi moderni, Zigmunt Bauman? Vogliamo superare il primo gradino della denuncia e passare al secondo? quello che prende in considerazione la sottostante "strutturazione" malsana e antisociale del sistema per concretamente modificarlo? 

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